Titoli CLIL: validi solo quelli universitari. A rischio i punti GPS
Nel corso del tempo, la metodologia CLIL è diventata un elemento sempre più centrale nel mondo della scuola italiana. Abbiamo visto già i punteggi potenziali nelle GPS, e come possono essere fondamentali in diversi contesti. Introdotta per favorire l’insegnamento di discipline non linguistiche in una lingua straniera, la tecnica CLIL rappresenta un arricchimento didattico per gli studenti, ma anche un’opportunità importante per i docenti, che attraverso corsi e certificazioni possono ottenere titoli CLIL aggiuntivi e punteggi utili nelle graduatorie.
Attorno a questi percorsi formativi, però, si è sviluppato ultimamente un dibattito molto importante che riguarda la reale validità dei titoli rilasciati da enti diversi dalle università.
Lo scorso 18 Agosto è arrivata una sentenza importante, che ha scatenato una vera e propria bufera.
La sentenza del Consiglio di Stato e la validità dei titoli CLIL
La recente sentenza n. 00599 del Consiglio di Stato, depositata appunto lo scorso 18 agosto 2025, ha riacceso i riflettori sul tema dei titoli CLIL e degli enti che possono rilasciare titoli validi ai fini GPS.
Il pronunciamento in questione ha confermato che, secondo la normativa vigente, l’accreditamento per il rilascio di percorsi legalmente riconosciuti spetta esclusivamente alle università.
Le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML), pur avendo proposto negli anni corsi strutturati e percorsi formativi analoghi, non possono attribuire titoli con valore legale ai fini delle graduatorie.
Basta quindi fare due ragionamenti per capire che il problema non è solo formale.
Molti insegnanti hanno investito tempo e risorse per conseguire titoli CLIL presso le SSML, convinti che tali titoli fossero spendibili nelle GPS. In alcuni casi, questi percorsi sono stati già inseriti e valutati dalle segreterie scolastiche, incidendo sull’attribuzione dei punteggi e delle supplenze. La sentenza, dunque, attiva una vera e propria revisione delle graduatorie con possibili correzioni, sottrazione di punteggi e conseguenti contestazioni da parte di chi si trova improvvisamente penalizzato.
I titoli CLIL nell’ordinanza Ministeriale 88/2024
L’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 2024, la quale possiede validità per il biennio 2024-2026, definisce con precisione quali titoli possono essere considerati validi ai fini dell’insegnamento in modalità CLIL e attribuire punteggio nelle GPS.
- Corsi universitari da 60 CFU con tirocinio: percorsi completi, come quelli previsti dall’art. 14 del D.M. 249/2010, che comprendono almeno 60 crediti formativi universitari e un tirocinio formativo di minimo 300 ore. Il punteggio riconosciuto nelle graduatorie per questi titoli è di 6 punti, il massimo previsto per la formazione CLIL.
- Certificazioni integrate con titolo linguistico: certificazioni come il CeCLIL, o altri corsi universitari da 60 CFU accompagnati da una certificazione linguistica (B2, C1 o C2). Questi percorsi permettono di ottenere 3 punti, quindi la metà rispetto ai corsi completi.
La differenza di punteggio pesa molto nelle GPS, perché può determinare la posizione dei docenti nelle graduatorie e, di conseguenza, l’assegnazione delle supplenze. Un titolo completo da 6 punti offre un vantaggio evidente rispetto a una certificazione da 3 punti, incidendo sulla possibilità concreta di ottenere incarichi a tempo determinato o indeterminato.
I chiarimenti del MUR e le conseguenze per i docenti
A chiarire la sentenza del Consiglio di Stato, nel corso del tempo, è intervenuto anche il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). In una comunicazione ufficiale del 2024, infatti, il Ministero aveva già ribadito che le SSML non figurano tra gli enti abilitati a rilasciare certificazioni con valore legale.
Di conseguenza, i corsi erogati da queste scuole, sebbene strutturati in modo simile ai percorsi universitari, non conferiscono alcun punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze GPS.
Il punto centrale è chiaro: il riconoscimento di un titolo CLIL dipende dall’ente che lo rilascia, non solo dal programma o dal numero di ore svolte.
Per chi ha già inserito titoli CLIL provenienti dalle SSML nelle proprie graduatorie, le conseguenze sono immediate. Questi titoli non saranno più valutati ai fini del punteggio, né potranno essere utilizzati per ottenere incarichi a tempo determinato o indeterminato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà quindi esaminare nuovamente tutti i casi in cui tali certificazioni siano state conteggiate, con possibili rettifiche nelle graduatorie e necessità di aggiornare le assegnazioni di supplenze.
Conclusioni
Alla luce delle norme e della giurisprudenza recente, emerge dunque che la validità di un titolo CLIL è determinata dall’ente erogatore. Solo percorsi universitari accreditati garantiscono punteggio e riconoscimento nelle GPS, mentre i titoli rilasciati dalle SSML, pur interessanti come formazione personale, non producono effetti ufficiali.
Non tutta la formazione ha perciò lo stesso peso, in questo caso. Per i docenti, investire in percorsi non accreditati comporta il rischio concreto di non vedere riconosciuto il proprio impegno. Con la revisione dei punteggi in arrivo, il Ministero dovrà garantire uniformità e trasparenza nella valutazione, mentre la comunità scolastica osserva con attenzione come verranno gestiti i casi già presenti nelle graduatorie.











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