Graduatorie GPS: Docenti con titoli non validi e supplenze non validate
Indice dei contenuti:
Sono molteplici le storie che vedono docenti (e aspiranti tali) al centro di problemi relativi alla verifica dei titoli. Come molti sapranno, infatti, la verifica dei titoli in oggetto per le Graduatorie GPS avviene in maniera “tardiva” rispetto alla presentazione degli stessi, generando così degli intoppi. Sostanzialmente infatti, i docenti chiamati a svolgere delle supplenze dopo aver presentato dei titoli non verificati, si ritrovavano davanti ad un licenziamento.
Questo accade proprio perché, i titoli inseriti in domanda, non erano ritenuti validi.
Ora che molti di questi docenti hanno reintegrato le mancanze del passato, la domanda è una: è possibile far valere il punteggio delle supplenze svolte?
Lo scopriamo insieme in questo articolo.
Graduatorie GPS nel 2020: ecco cosa accadde
La svista dei titoli non riconosciuti, dunque, è da rintracciare fino allo scorso aggiornamento delle graduatorie GPS, nel 2020.
A quei tempi, si fece riferimento all’Ordinanza Ministeriale 60/2020, che disciplinò la consegna delle domande per l’inserimento entro il 6 Agosto del 2020. Come si può facilmente intuire, fu proprio questa data a causare gli intoppi di cui abbiamo parlato sopra. Essendo una scadenza particolarmente tardiva, infatti, questa fece in modo che il tempo utile per la valutazione dei titoli per l’assegnazione delle supplenze divenne incredibilmente ridotto.
In questo modo, dunque, tra il 6 Agosto e il Settembre successivo, si assegnarono alcune supplenze a docenti i cui titoli non erano validi. Ad “aggravare” la situazione, inoltre, in quell’anno non era presente un iter per la pubblicazione provvisoria delle GPS, che furono perciò pubblicate solo in base a quanto dichiarato dai docenti stessi.
Per comprendere meglio ciò che ha condotto diversi aspiranti al licenziamento dal loro servizio, è necessario analizzare quello che era il procedimento previsto per l’analisi delle domande di accesso.
L’analisi delle domande
Sempre in relazione all’Ordinanza Ministeriale 60/2020, il procedimento di analisi delle domande di accesso prevedeva 5 momenti.
- Gli uffici scolastici della provincia valutano i titoli: questo avviene per le GPS di competenza.
A volte, il compito poteva essere delegato a scuole polo per determinate classi di concorso; - La scuola in cui il candidato avrebbe firmato il primo contratto, dunque, avrebbe dovuto verificare in tempi molto brevi le dichiarazioni inviate dal docente stesso;
- Il Dirigente Scolastico comunica l’esito della verifica di cui sopra. Successivamente, l’Ufficio competente registra nel sistema i dati del candidato, e gli comunica direttamente l’esito della pratica. Da qui in poi, i titoli presentati sono da considerarsi correttamente validati anche ai fini di altre istanze;
- Per eventuale esito negativo della verifica, avvengono le stesse comunicazioni del punto 3. In questo caso, però, la comunicazione svolge un ruolo di rideterminazione dei punteggio dell’aspirante;
- L’eventuale prestazione di un servizio, “a seguito di dichiarazioni mendaci“, è da ritenersi come un servizio prestato di fatto. Di conseguenza, quindi, lo stesso servizio di supplenza che è stato svolto non attribuisce alcun tipo di punteggio.
Graduatorie GPS: cosa ha condotto all’errore?
La causa del problema principale, che ha portato quindi i docenti a presentare dei titoli non validi, fu l’assenza di determinati CFU. Si tratta di crediti fondamentali, che il Ministero richiede come chiave imprescindibile per l’accesso ad una precisa classe di concorso, e alla relativa Graduatoria provinciale.
È per questo motivo che, in seguito alle verifiche tardive dei titoli, i docenti sono stati licenziati dal loro servizio in corso.
Cosa accade al servizio che è stato svolto
La domanda alla quale, a giochi conclusi, bisogna rispondere è proprio questa: cosa succede al periodo di servizio svolto sotto dichiarazioni errate? A dire il vero, il dubbio non dovrebbe porsi minimamente.
Seguendo il testo effettivo dell’Ordinanza 60/2020, infatti, notiamo come il punteggio della supplenza in oggetto non sia riconosciuto. L’Ordinanza dice che:
“l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.”
Scopri ora tutte le novità per le Graduatorie GPS 2022.
Giuseppe Titone è un giovane Copywriter e Web Content Writer. A soli 19 anni ha avviato la propria carriera nel mondo digital. Bilingue, con una spiccata passione per la tecnologia e il mondo tech, si occupa della scrittura di contenuti ottimizzati su questo blog.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!