Graduatoria Interna di Istituto: i punteggi
Nell’immediato futuro, tutti i docenti immessi in ruolo con una cattedra in una scuola avranno di nuovo a che fare con la Graduatoria interna di istituto. La compilazione di questo elenco sarà fondamentale, soprattutto per l’individuazione di nuovi docenti e la sistemazione dei problemi in sede.
Così come accade con altre Graduatorie dallo stampo simile, anche in questo caso si parla di punteggi. Questi si attribuiscono ai docenti sulla base di una tabella di valutazione, che attribuisce i punti in base a titoli, esigenze e servizi.
In questo articolo di approfondimento vediamo insieme come fare punteggio nelle Graduatorie Interne di Istituto, scoprendo quelli che sono i titoli validi, le esigenze di famiglia e i servizi che valgono.
Indice dei contenuti:
Come viene valutato il punteggio nella Graduatoria interna di istituto
La valutazione del punteggio tiene principalmente conto di tre fattori fondamentali: servizio (pre e in ruolo), esigenze di famiglia e titoli.
In questo caso, ci viene in aiuto il bando, che esplicita in maniera chiara i punteggi relativi ad ogni situazione.
Procediamo per gradi.
Anzianità di servizio
L’anzianità del servizio è uno dei primissimi fattori che vengono calcolati per la graduatoria. Tali voci illustrano sia i momenti di servizio nel ruolo di appartenenza che di servizio in un altro ruolo. Conta anche il servizio svolto prima dell’ottenimento del ruolo, come anche il punteggio di continuità e i bonus relativi. Tutte queste informazioni sul servizio sono contenute nella tabella A1.
Esigenze di famiglia
Discorso simile per quanto riguarda invece le esigenze di famiglia. All’interno di questo campo rientrano quindi dettagli come il ricongiungimento al coniuge ed ai figli minorenni. Tutti i dettagli sulle esigenze di famiglia (e sui relativi punteggi) sono inseriti nella tabella A2, che alleghiamo qui sotto.
In questo caso è comunque importante, però, fare delle precisazioni. Le esigenze di famiglia, considerate esclusivamente con lo scopo di formulazione della graduatoria interna di istituto, contano in maniera specifica in base alla situazione. Queste sono da considerarsi come “esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune“.
Le esigenze vengono perciò valutate nel modo illustrato dalle lettere:
- Lettera A: punteggio valido solo quando l’individuo familiare risiede nel comune del docente. In questo caso, bisogna tenere conto del punteggio se, nel comune di residenza, non esistono plessi disponibili per la richiesta. Nel momento in cui il comune in cui vive il familiare non dovesse ospitare organico, il punteggio andrebbe in automatico al comune ospitante l’istituzione scolastica nel comune di residenza del familiare;
- Lettera B e C: i punteggi di questa categoria sono sempre validi quando, i figli del docente, compiono 6 o 18 anni durante l’anno per il quale si richiede il trasferimento;
- Lettera D: nel caso di richiesta per assistenza a figli minorati, il punteggio è valido quando il comune in cui sarà possibile prestare assistenza è lo stesso in cui il docente ha la titolarità (o ne è viciniore), ma solo se nel comune stesso non sono presenti plessi richiedibili.
I punteggi illustrati nella tabella sono calcolati nello stesso modo anche quando si parla di trasferimento d’ufficio.
Titoli generali
Parlando invece dei titoli generali che attribuiscono punteggio, le informazioni sono riportate nella tabella A3.
È chiaro che, sia i punteggi attribuiti dalle esigenze che dai titoli generali, dovranno essere valutati entro un certo tempo limite. Tale scadenza viene determinata dall’Ordinanza Ministeriale, che regola i tempi massimi per la presentazione della domanda inerente al trasferimento.
Quando due o più docenti raggiungono un punteggio paritario, viene considerato prima il docente più anziano.
Documentazione per la Graduatoria Interna di Istituto
In base a quanto dichiarato nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, tutti i docenti dovranno certificare i propri elementi valutabili, presentando coerente documentazione. Si richiede quindi la produzione di una dichiarazione personale che tenga conto delle disposizioni del DPR, coinvolgendo anche le eventuali modifiche inserite nel corso degli anni.
Potrebbe perciò capitare che, un docente, non riesca a presentare in tempo la documentazione attestante gli elementi valutabili. In questo caso, l’autorità ricade sul Dirigente Scolastico, che avrà il potere di attribuire il punteggio sulla base dei documenti e dei dati in suo possesso, come un Supervisore.
Graduatoria Interna e mobilità volontaria: le differenze
Come tutti sapranno, i punteggi valutati nella graduatoria interna di istituto seguono concetti differenti rispetto a quanto non accada con la mobilità volontaria. La prima, infatti, viene anche definita “mobilità d’ufficio”. Per quanto riguarda la graduatoria interna di istituto, quindi, i punti vengono rilasciati in maniera differente solo per alcune specifiche voci.
Queste sono:
- Servizio svolto pre-ruolo;
- Servizio svolto in altro ruolo;
- Anzianità di servizio, considerata la decorrenza giuridica prima di quella economica;
- Continuità nella prestazione di servizio.
Servizio svolto pre-ruolo
Per il servizio svolto pre-ruolo, viene valutato solo il servizio svolto per 180 giorni in maniera continuativa. In maniera simile, viene tenuto in considerazione anche il servizio svolto a partire dal 1° Febbraio, fino alle operazioni di scrutinio conclusivo. Nella scuola dell’infanzia, il periodo si estende fino alla fine delle attività didattiche previste dall’ordinamento.
I punteggi sono quindi differenti se attribuiti per mobilità volontaria o per Graduatoria Interna di Istituto.
- Mobilità volontaria: servizio pre-ruolo valutato 6 punti per ogni anno, tutti gli anni considerabili;
- Graduatoria interna: valutazione di 3 punti per i 4 primi anni di servizio, passando a 2 punti successivamente.
Servizio svolto in altro ruolo
Il servizio svolto in un altro ruolo, diverso da quello attuale, per la mobilità volontaria conta ben 6 punti, per ogni anno.
Per la Graduatoria Interna di Istituto parliamo ovviamente di un conteggio differente, direzionato dalla nota n° 4 nella tabella di valutazione dei servizi. La tabella disciplina quanto segue:
- Il servizio di ruolo svolto nella scuola dell’infanzia si valuta interamente (3 punti ogni anno) per la scuola Primaria. Nella scuola Secondaria di primo e secondo grado, invece, il punteggio conta più che altro come servizio pre-ruolo, attribuendo 3 punti per i primi quattro anni, scendendo a due dai successivi;
- Il periodo relativo ad un precedente servizio di ruolo nella scuola Secondaria di primo grado viene considerato interamente, ossia 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, nella scuola Secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola Primaria o nella scuola dell’Infanzia.
Anzianità di servizio, considerata la decorrenza giuridica prima di quella economica
La valutazione di questa condizione dipende invece dalla presenza o meno del servizio nel periodo considerabile.
Nel momento in cui non si presti servizio dopo la nomina di docente dal punto di vista giuridico, l’anzianità di servizio vale 3 punti per ogni anno, sia per la graduatoria interna che per la mobilità volontaria.
Al contrario, se il periodo è coperto da effettivo servizio, l’anzianità sarà valida 6 punti nella mobilità volontaria quando il servizio viene prestato in altro ruolo.
Nella graduatoria interna, il punteggio si riduce a 3 unità per ogni anno.
Continuità nella prestazione del servizio
Più semplice è invece il calcolo del punteggio quando si parla di continuità nella prestazione di un servizio. Per questa voce conta soprattutto il periodo di servizio continuativo prestato in una scuola di titolarità, per la classe di concorso di appartenenza.
Il punteggio è quindi attribuito nella misura di 2 punti per gli anni precedenti al quinquennio, salendo a 3 punti dal quinto anno in poi. Nella mobilità volontaria, invece, il conteggio è diverso, in quanto rilasciato solo dopo aver maturato almeno 3 anni di servizio nello stesso istituto.
Ciò non accade con la graduatoria interna di istituto, per la quale si ottiene un punteggio già dopo il primo anno di attività.
Sempre per la graduatoria è valido anche il comune di titolarità, che attribuisce 1 punto per ogni anno.
Giuseppe Titone è un giovane Copywriter e Web Content Writer. A soli 19 anni ha avviato la propria carriera nel mondo digital. Bilingue, con una spiccata passione per la tecnologia e il mondo tech, si occupa della scrittura di contenuti ottimizzati su questo blog.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!