Alfabetizzazione digitale per ATA 24 mesi non è necessaria
In seguito all’arrivo del nuovo sistema di classificazione per gli aspiranti ATA (CCNL 2019-21 del 1° Maggio), si sono sollevati diversi dubbi in merito a quella che sarà l’effettiva validità ed importanza conferita alla Certificazione di Alfabetizzazione Digitale per ATA 24 mesi, richiesta in alcuni casi per diverse categorie di lavoratori scolastici.
Vista la successiva firma definitiva del CCNL, arrivata lo scorso 18 Gennaio, si sono sviluppate nuove interessanti informazioni in merito a questo argomento, abbastanza da confondere sufficientemente gli utenti.
Cerchiamo di fare ordine sull’argomento con questo breve articolo fondamentale.
Indice dei contenuti:
Le due Fasce ATA
Prima di vedere da vicino il merito della questione, è opportuno essere coscienti delle due essenziali fasce ATA alle quali si può fare riferimento. Ormai da diverso tempo, infatti, gli aspiranti lavoratori come personale ATA possono inserirsi in due graduatorie distinte, una di I° fascia ed una di III° fascia.
Approfondiamo le differenze:
- ATA I° Fascia: nota anche come “ATA 24 mesi”, permette l’accesso a tutti gli aspiranti lavoratori ATA che hanno accumulato fino a 24 mesi di servizio, anche discontinui;
- ATA III° Fascia: qui si inseriscono tutti gli aspiranti che stanno compiendo gli inserimenti in graduatoria e nel bando ATA per la prima volta. Oltre a loro, sono ammessi in III° fascia anche tutti gli aspiranti che non hanno ancora accumulato 24 mesi di servizio.
Essere coscienti di queste due fasce è perciò importantissimo per approfondire la questione legata all’esigenza – o meno – di ottenere una certificazione di alfabetizzazione digitale che permetta l’accesso alla graduatoria.
ATA 24 mesi e alfabetizzazione digitale
Come abbiamo già preannunciato in apertura, dunque, il dubbio più grande di tutti gli aspiranti ATA è proprio legato alla necessità – o meno – di acquisire una certificazione di alfabetizzazione digitale per entrare correttamente all’interno di ATA 24 mesi.
Il dubbio essenziale scaturisce essenzialmente dalla prima versione del CCNL, che non si esprimeva in maniera del tutto chiara su quello che fosse il ruolo della certificazione. Si tratta comunque di un ruolo che, dalle figure predisposte, è stato comunque più volte chiarito ed illustrato.
Al di là di ciò, tale dubbio viene sciolto in maniera concreta dalla firma sul nuovo CCNL, che in merito alla certificazione di alfabetizzazione digitale si esprime come segue:
“[…] per l’accesso al singolo profilo professionale, l’assenza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10.”.
Al comma 10, infatti, si legge questo:
“[…] I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l’accesso dall’esterno previsti dal
nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie.”
Stando a quanto affermato da queste righe, dunque, il nuovo CCNL si riferisce solo alla III° Fascia ATA, e non alle ATA 24 mesi.
La certificazione di alfabetizzazione digitale è un requisito di accesso per ATA 24 mesi?
I bandi regionali devono perciò considerare il nuovo sistema di classificazione ATA. Nonostante questo, l’articolo 59 comma 9 stabilisce che l’assenza del titolo dal vecchio al nuovo sistema non è motivo di esclusione.
In base a queste informazioni, possiamo determinare senza ombra di dubbio che la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale NON è al momento, titolo di accesso per le graduatorie ATA 24 mesi.
Di conseguenza, la certificazione rappresenta un titolo di accesso fondamentale solo per gli utenti che entrano di merito nella graduatoria ATA di III° fascia. Grazie tuttavia sempre al comma 10 del medesimo articolo, sappiamo comunque che gli utenti inseriti in III° Fascia potranno comunque rimanere all’interno della graduatoria anche se non ancora in possesso della certificazione, dovranno però conseguire il titolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del CCNL, pena il decadimento dalle graduatorie.
Grazie al successivo emendamento al decreto Milleproroghe, la possibilità di conseguire la certificazione “con riserva” è stata estesa anche ai nuovi inserimenti, ma sempre quando si parla di III° fascia.
Giuseppe Titone è un giovane Copywriter e Web Content Writer. A soli 19 anni ha avviato la propria carriera nel mondo digital. Bilingue, con una spiccata passione per la tecnologia e il mondo tech, si occupa della scrittura di contenuti ottimizzati su questo blog.
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